Dal 1˚ luglio i Comuni non capoluogo hanno l’obbligo di bandire le gare in forma aggregata. La norma
introdotta dal Dl 66/2014, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, non chiarisce le modalità operative.
“4. Il comma 3-bis dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente:
« 3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti
elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma”
Il rischio concreto potrebbe essere quello di non avere il CIG per i Comini non aggregati.