NON C’È L’OBBLIGO DI MOTIVAZIONE NELL’AFFIDAMENTO DIRETTO PER I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA.

IL MIT, con la risposta al quesito n. 753 del 10 dicembre 2020, ha definito i limiti dell’affidamento diretto, ex art. 36 co. 2 del Dlgs. 50/2016, così come modificato dalla legge 120/2020, di conversione del decreto legge 76/2020. L’affidamento diretto previsto dall’art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020 in deroga all’art. 36, comma 2, del codice non presuppone una particolare motivazione né lo svolgimento di indagini di mercato. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più “snelle” al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi.

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