Roma, 22 luglio 2014
Il Consiglio di Stato, con sentenza N° 3439/2014 depositata lo scorso 7 luglio, ha chiarito che la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non è necessaria nel caso di approvazione del progetto preliminare di un’opera pubblica. E’ obbligatoria, invece, solo dopo l’approvazione del progetto definitivo con cui, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. I giudici di Palazzo Spada considerano l’approvazione del progetto preliminare un atto endoprocedimentale, e in quanto tale neanche impugnabile in quanto non suscettibile di ledere una soggettività giuridica; diverso è il caso dell’approvazione di un progetto definitivo o esecutivo, atti autonomamente impugnabili.
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